STATUTO

 

Art. 1

E' costituita una associazione culturale e di promozione sociale di volontariato apartitica denominata: "il Bardo”.

 

Art. 2

L'associazione ha sede in Torre Mondovì, via Delle Volte n° 2, ma può costituire sedi secondarie in Italia e all’estero.

 

 

Art. 3

 

Scopo dell'associazione è perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, umana, civile e culturale attraverso:  

 

- lo studio, la ricerca e la diffusione delle tradizioni culturali, etniche e filosofiche, religiose e pagane legate al rapporto uomo-natura;

 

- lo studio e la valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali, storiche e folkloriche; 

 

- la ricerca etica;

 

- lo studio di discipline legate al benessere, siano esse tradizionali, olistiche, bio-naturali o esoteriche;

 

- la promozione di attività creative ed artistiche volte al benessere psico-fisico della persona e allo sviluppo delle capacità individuali;  

 

- la promozione di conferenze, seminari e corsi sulle cosiddette “terapie alternative” e sulla ricerca interiore, l'etologia, l'animalismo, l'alimentazione, la naturopatia, la musicoterapia;

 

- la promozione e le attività legate alla Pet-Care, alla Pet-Therapy, alla Zooantropologia e alla Zooantroposofia;

 

- il recupero-sostegno-ricollocamento di animali maltrattati e/o abbandonati tramite il progetto denominato Rescue is Chic; 

 

- la creazione di un ‘sanctuary’ (luogo di ricovero e stallo) dedicato agli animali in difficoltà;

 

- la creazione di un luogo in cui avvicinarsi alla vera essenza dell’essere e alla sua elevazione, attraverso la conoscenza e l’utilizzo di proposte innovative, volte alla cura integrale dell’uomo (secondo un ideale di unità tra mente, corpo e spirito) e alla sua convivenza all'interno dell'ecosistema;

 

- un dialogo continuo con i rappresentanti delle Istituzioni;

 

- l'utilizzo dei moderni mezzi di comunicazione (comunicazione pubblicitaria, editoria cartacea e web, internet e infobusiness, eventi) per promuovere la mission dell'associazione;

 

Per realizzare tale scopo sociale, l’Associazione può:

 

- organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi e manifestazioni;

 

- promuovere e attuare direttamente la creazione di pubblicazioni e sussidi audiovisivi di ogni genere;

 

- sviluppare l’attività di studio, ricerca, e assistenza nel proprio settore di attività ed altri analoghi e affini;

 

 - promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l’edizione di libri, testi, dispense, libri elettronici (ebook), dvd multimediali, siti web, notiziari e indagini;

 

- farsi promotrice davanti a qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, di qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell’associazione;

 

- istituire borse di studio, premi e riconoscimenti;

 

- coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni, di singoli ricercatori anche a livello internazionale;

 

- collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato , locale, nazionale o internazionale, nonché ad organismi, movimenti ed associazioni con i quali condivida gli scopi istituzionali;

 

- attività divulgative finalizzate a promuovere la tutela ambientale, il rispetto dell’eterospecifico negli ambiti scolastici e sociali ed a diffondere, nell'ambito della cittadinanza e degli Enti; 

 

- promuovere i propri intenti attraverso l'organizzazione di eventi e la partecipazione a mostre, conferenze, dibattiti, corsi, pubblicazioni, rappresentazioni folcloristiche, spettacoli e anche attraverso la produzione e la vendita di materiale autoprodotto;

 

- favorire l'incontro e lo scambio tra persone/soci interessate combattendo le discriminazioni sessuali, razziali, culturali, speciste e favorendo il dialogo;  

 

- intraprendere e sostenere rapporti con associazioni similari;

 

- utilizzare i moderni mezzi di comunicazione (arte contemporanea, web, infobusiness) per promuovere la mission dell'associazione;

 

- somministrazione di cibi e bevande per sostegno alla causa;

 

L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali esclusivamente aventi finalità di solidarietà sociale suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 10, comma 5, del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

 

L'associazione non ha scopo di lucro.

 

L’associazione per lo svolgimento dei suoi scopi istituzionali potrà avvalersi della collaborazione di esperti del settore, e di eventuali dipendenti.

 

L’associazione potrà assumere dei dipendenti stipulando appositi contratti secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro le malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi. 

 

In particolare l’associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni non occasionali di volontariato attivo.

 

L'associazione ha durata illimitata.

 

 

SOCI  

 

 

Art. 4

 

Sono soci dell'associazione, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi, che presentano richiesta scritta. Spetta al Comitato Direttivo accettare le domande di ammissione.

 

I soci devono versare quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Comitato Direttivo.

 

I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

 

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

 

 

Art. 5

 

Sono Soci fondatori quelli che sottoscrivono il presente statuto; sono altresì soci quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato e che siano mossi da spirito di solidarietà e condividano le finalità dell’ente.

 

I soci vengono ammessi a far parte dell'associazione senza limiti di tempo.

 

I soci cessano di appartenere all'associazione, oltre che per morte, per dimissioni o decadenza.

 

Il recesso del socio può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato Direttivo ed ha effetto immediato.

 

La decadenza è pronunciata dal Comitato Direttivo con delibera motivata contro gli associati: 

 

a) che non partecipano alla vita dell'associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;

 

b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Comitato Direttivo e/o dall'assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;

 

c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'associazione.

 

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.

 

 

 

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.  

 

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

 

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’associazione. Il presente statuto esclude ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale dell’associazione. Tutti possono accedere alle cariche sociali.

 

 

Art. 6

 

Gli organi dell'associazione sono:

 

a) l'Assemblea dei Soci;

 

b) il Comitato Direttivo;

 

c) il Presidente;

 

d) il Segretario.

 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI  

 

 

Art. 7

 

L'assemblea è formata da tutti gli associati.

 

L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

 

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

 

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti all’Assemblea.

 

L'assemblea si radunerà una volta all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

 

- all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo,

 

- alla nomina del Comitato Direttivo,

 

- all'approvazione e alle modificazione dello Statuto e di eventuali regolamenti;

 

- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

 

Spetta agli associati e partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell’associazione.

 

Le delibere dell'assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

 

L’assemblea è presieduta dal presidente del comitato e in sua assenza dal vice Presidente, nel caso di assenza di entrambi l’assemblea elegge un proprio Presidente che resta in carica per la sola durata dell’assemblea. Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

 

L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, oppure tramite e mail, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione 

 

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

 

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di un associato.

 

 

COMITATO DIRETTIVO

 

 

Art. 8

 

L'associazione è amministrata da un Comitato Direttivo nominato dall'assemblea, composto da un minimo di tre membri scelti tra gli associati, i quali dureranno in carica cinque anni e comunque sino alla loro sostituzione.

 

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.  

 

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero Comitato Direttivo si intenderà decaduto.

 

 

Art. 9

 

Al Comitato Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

 

Il Comitato Direttivo provvede alle attività dell'associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. E’ in ogni caso fatto divieto al Comitato Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

 

 

Il Comitato Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.  

 

Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Comitato.  

 

E’ in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

 

Il Comitato Direttivo nominerà al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.

 

Il Comitato Direttivo deve riunirsi almeno due volte all'anno: entro il 31 maggio ed entro il 30  

 

novembre di ogni anno per sottoporre all'assemblea per l'approvazione rispettivamente il bilancio

 

consuntivo relativo all'anno precedente e il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

 

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.

 

Il Comitato Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o e-mail , con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

 

PRESIDENTE

 

 Art. 10

 

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

 

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

 

Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.

 

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

 

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

 

Il Presidente ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

 

 

PRESIDENTE ONORARIO

 

 

 

Art. 11

 

L’Assemblea dei Soci può nominare, fra i medesimi, un Presidente onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell’Associazionené poteri, può partecipare, senza diritto di volo, alle riunioni del Comitato Direttivo. Il primo Presidente Onorario verrà nominato dai soci fondatori all’atto della costituzione dell’associazione.

 

 

SEGRETARIO

 

 

 

Art. 12

 

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

 

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

 

- provvede al disbrigo della corrispondenza;

 

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

 

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;

 

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

 

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;

 

- è a capo del personale. 

 

CARICHE

 

Art. 13

 

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

 

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. 

 

Tutte le cariche previste dal presente ordinamento non sono retribuite.

 

 

PATRIMONIO

 

 

Art. 14

 

Il patrimonio sociale è formato:

 

 

 

a) dal patrimonio iniziale di Euro;  

 

b) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;  

 

c) dai contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;

 

d) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;

 

e) da eventuali entrate per servizi prestati dall’associazione.

 

 

BILANCIO

 

 

Art. 15

 

L’esercizio inizia il 1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

 

Bilancio Preventivo:

 

Il Bilancio preventivo contiene le entrate e le uscite, preventivamente rappresentate e classificate in modo dettagliato per entità e natura, relative all’esercizio annuale successivo, viene predisposto dal Comitato Direttivo e deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci entro il 31 dicembre di ogni anno.

 

Bilancio Consuntivo:

 

Il Bilancio Consuntivo riporta la situazione economica e finanziaria, indicando tutte le entrate e le uscite relative al periodo annuale. Il Bilancio consuntivo deve essere sottoposto all’Assemblea per l’approvazione entro il 30 giugno di ogni anno e deve essere depositato presso la sede legale quindici giorni prima della data dell’Assemblea dei Soci.

 

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non sia

 

imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento abbiano la stessa natura e finalità.

 

 

RISORSE ECONOMICHE

 

 

Art. 16

 

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

 

- quote associative e contributi dei soci;

 

 - contributi dei privati;

 

- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al

 

 

 

sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

 

- contributi di organismi internazionali;

 

- donazioni e lasciti testamentari;

 

- introiti derivanti da convenzioni;

 

- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

 

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

 

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.

 

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

 

4. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

 

 

QUOTA SOCIALE

 

 

Art. 17

 

La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Comitato. Essa è annuale; non è frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

 

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

 

 

SCIOGLIMENTO  

 

 

Art. 18

 

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

 

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

 

b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

 

In caso di estinzione l'assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

 

 

Art. 19

 

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e le leggi in materia.

 

MODIFICHE ALLO STATUTO

 

 

Art. 20

 

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.